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TASSA
DI STAZIONAMENTO
Prospetto aggiornato della Legge Finanziaria 2000
IMBARCAZIONI E NAVI DA DIPORTO
Imbarcazione: é ogni unità destinata alla navigazione
da diporto di lunghezza superiore a 7,50 m. se a motore, o a 10 m
se a vela con motore ausiliario o motoveliero.
Nave: é ogni unità a motore o a vela con motore ausiliario
con lunghezza superiore a 24 m.
LUNGHEZZA
cm FUORI TUTTO
1. Fino a 750 cm: lire 360.000;
2. Per ogni cm eccedente i 750 e fino a 1200 cm.: lire 1.500 al
cm
3. Per ogni cm. eccedente 1200 e fino a 1800 cm.: lire 4.000 al
cm.
4. Per ogni cm. eccedente i 1800 e fino a 2400 cm.: lire 6.000 al
cm.
5. Per ogni cm. eccedente i 2400 cm.: lire 8.000 al cm.
SCADENZA
PAGAMENTO
Il pagamento della tassa di stazionamento va effettuato entro il
31 maggio di ogni anno (o antecedentemente al varo o all'ingresso
dell'unità nelle acque territoriali.
Il versamento deve essere effettuato in unica soluzione per l'intero
anno solare (per le nuove immatricolazioni non si paga per i mesi
che precedono quello di immatricolazione).
MODALITA'
DI PAGAMENTO
Versamento sul c.c.p. n. 21524004 intestato a: TESORERIA PROVINCIALE
DELLO STATO- SEZIONE DI ROMA.
Con causale:
Tassa di
stazionamento. Legge 171/89 anno__________;
Imbarcazione a: MOTORE, VELA CON MOTORE AUSILIARIO, MOTOSAILER.
Numero e sigla Ufficio di iscrizione_________ Lunghezza f.t.. cm.__________
Data della iscrizione_________ ;
Ovvero anno di costruzione__________.
NOTA:
Per le unità a vela con motore ausiliario le tariffe sono
ridotte del 5O% (vedi punto 3);
Per i motovelieri gli importi sono ridotti di 1/3 (vedi punto 4);
1l) La tassa
di stazionamento è ridotta del 15%, 30%, 45% dopo rispettivamente
5, 10, 15 anni dalla data di prima iscrizione nei registri o dell'anno
di costruzione. In quest'ultimo caso la data di anzianità
decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione;
2) Il "tender" non è soggetto alla tassa di stazionamento
e sullo scafo deve essere riportata l'indicazione "TENDER TO
........ " seguita dalla sigla a dal numero dell'imbarcazione
al cui servizio è posto.
3) Sono unità a vela con motore ausiliario, quelli il cui
rapporto tra la superficie velica in mq di tutte le vele ( escluso
lo spinnaker) e la potenza del motore in CV o in Kw sia superiore
rispettivamente a 2 o a 2,72;
4) Sono motovelieri quelle unità a propulsione mista (vela
e motore) il cui rapporto tra la superficie velica in mq di tutte
le vele (escluso lo spinnaker) e la potenza del motore in CV o in
Kw sia superiore o uguale a 1 o 1,36 e non superiore a 2 o a 2,72.
I versamenti devono essere effettuati utilizzando gli appositi modelli
disponibili presso gli Uffici Postali o le Autorità Marittime.
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