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Comune di Venezia
Moto ondoso
Ordinanza N.°09/2002
Prot. 38/2002



TESTO COORDINATO DELLA LEGGE SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO


legge 11 febbraio 1971 n.50
sulla navigazione da diporto
Leggi:
14.8.1971 n. 823 - 14.8.1974, n. 378
6.3.1976 n. 51 - 26.4.1986, n.193
5.5.1989, n.171 - 8.8.1994 n.498
23.12.1996 n.647 (Artt. 6,10,11,15 e 17)
30.11.1998 n. 413 (Artt. 12 e 14)
Decreti legislativi:
14.8.1996 n. 436 come modificato dal
decreto legislativo 11.6.1997 n. 205
DPR:
D.P.R. n.431 del 9 ottobre 1997 recante il
regolamento sulle patenti nautiche

  TASSA DI STAZIONAMENTO

Prospetto aggiornato della Legge Finanziaria 2000
IMBARCAZIONI E NAVI DA DIPORTO
Imbarcazione: é ogni unità destinata alla navigazione da diporto di lunghezza superiore a 7,50 m. se a motore, o a 10 m se a vela con motore ausiliario o motoveliero.
Nave: é ogni unità a motore o a vela con motore ausiliario con lunghezza superiore a 24 m.

LUNGHEZZA cm FUORI TUTTO
1. Fino a 750 cm: lire 360.000;
2. Per ogni cm eccedente i 750 e fino a 1200 cm.: lire 1.500 al cm
3. Per ogni cm. eccedente 1200 e fino a 1800 cm.: lire 4.000 al cm.
4. Per ogni cm. eccedente i 1800 e fino a 2400 cm.: lire 6.000 al cm.
5. Per ogni cm. eccedente i 2400 cm.: lire 8.000 al cm.

SCADENZA PAGAMENTO
Il pagamento della tassa di stazionamento va effettuato entro il 31 maggio di ogni anno (o antecedentemente al varo o all'ingresso dell'unità nelle acque territoriali.
Il versamento deve essere effettuato in unica soluzione per l'intero anno solare (per le nuove immatricolazioni non si paga per i mesi che precedono quello di immatricolazione).

MODALITA' DI PAGAMENTO
Versamento sul c.c.p. n. 21524004 intestato a: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- SEZIONE DI ROMA.
Con causale:

Tassa di stazionamento. Legge 171/89 anno__________;
Imbarcazione a: MOTORE, VELA CON MOTORE AUSILIARIO, MOTOSAILER.
Numero e sigla Ufficio di iscrizione_________ Lunghezza f.t.. cm.__________ Data della iscrizione_________ ;
Ovvero anno di costruzione__________.
NOTA:
Per le unità a vela con motore ausiliario le tariffe sono ridotte del 5O% (vedi punto 3);
Per i motovelieri gli importi sono ridotti di 1/3 (vedi punto 4);

1l) La tassa di stazionamento è ridotta del 15%, 30%, 45% dopo rispettivamente 5, 10, 15 anni dalla data di prima iscrizione nei registri o dell'anno di costruzione. In quest'ultimo caso la data di anzianità decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione;
2) Il "tender" non è soggetto alla tassa di stazionamento e sullo scafo deve essere riportata l'indicazione "TENDER TO ........ " seguita dalla sigla a dal numero dell'imbarcazione al cui servizio è posto.
3) Sono unità a vela con motore ausiliario, quelli il cui rapporto tra la superficie velica in mq di tutte le vele ( escluso lo spinnaker) e la potenza del motore in CV o in Kw sia superiore rispettivamente a 2 o a 2,72;
4) Sono motovelieri quelle unità a propulsione mista (vela e motore) il cui rapporto tra la superficie velica in mq di tutte le vele (escluso lo spinnaker) e la potenza del motore in CV o in Kw sia superiore o uguale a 1 o 1,36 e non superiore a 2 o a 2,72.
I versamenti devono essere effettuati utilizzando gli appositi modelli disponibili presso gli Uffici Postali o le Autorità Marittime.