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Comune di Venezia
Moto ondoso
Ordinanza N.°09/2002
Prot. 38/2002



TESTO COORDINATO DELLA LEGGE SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO


legge 11 febbraio 1971 n.50
sulla navigazione da diporto
Leggi:
14.8.1971 n. 823 - 14.8.1974, n. 378
6.3.1976 n. 51 - 26.4.1986, n.193
5.5.1989, n.171 - 8.8.1994 n.498
23.12.1996 n.647 (Artt. 6,10,11,15 e 17)
30.11.1998 n. 413 (Artt. 12 e 14)
Decreti legislativi:
14.8.1996 n. 436 come modificato dal
decreto legislativo 11.6.1997 n. 205
DPR:
D.P.R. n.431 del 9 ottobre 1997 recante il
regolamento sulle patenti nautiche

  L'USO DEGLI APPARECCHI RADIO:

Le imbarcazioni da diporto ed i natanti che navigano oltre sei miglia dalla costa devono essere dotate almeno di un apparato VHF. Tale apparato, quando utilizzato per il traffico di corrispondenza pubblica, deve essere in gestione ad una delle società concessionarie (Telecom o Telemar), mentre, se impiegati solo per emergenza e soccorso, non sussiste obbligo.
L'uso dell'apparato radio solo per il soccorso non comporta alcun onere verso l'Erario. Gli impianti fissi installati a bordo ed utilizzati per il soccorso, sono soggetti solo al collaudo iniziale e non alle ispezioni periodiche, mentre se l'apparato radio è di tipo portatile (c.d. palmari) è munito della certificazione di omologazione, non è soggetto ne al collaudo iniziale ne alle ispezioni periodiche.
Al collaudo dell'apparato, indipendentemente dall'impiego, provvede l'Ispettorato territoriale del Ministero delle Comunicazioni, che rilascia il relativo verbale.
Sulla base della certificazione di collaudo, le Capitanerie di Porto e gli Uffici Circondariali marittimi provvedono ad assegnare all'unità il nominativo internazionale (solo per unità iscritte nei registri) ed a rilasciare la licenza provvisoria RTF , valida fino a quando non viene rilasciata la licenza definitiva dal predetto Ministero.
Chi ha disdetto il contratto con la società concessionaria può continuare a mantenere la licenza RTF rilasciata dall' Amministrazione P.T., presentando apposita auto certificazione al competente Ispettorato Territoriale, nella quale assicura il regolare funzionamento dell'apparato, nonche l'impegno dello stesso ai soli fini della sicurezza della navigazione.
Detta auto certificazione, sotto forma di atto di notorietà di cui agli artt. 4 e 20 della legge, 4.1.1968 n°15 (non trovano applicazione le semplificazioni introdotte dalla legge Bassanini 127/1997), va prodotta in duplice copia di cui l'originale in bollo va tenuto a bordo e la copia va inviata all'Ispettore Territoriale competente.
La disciplina su indicata è applicabile anche ai natanti.