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Sicurezza della navigazione
Dotazioni di sicurezza per la navigazione da diporto
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Comune di Venezia
Moto ondoso
Ordinanza N.°09/2002
Prot. 38/2002



TESTO COORDINATO DELLA LEGGE SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO


legge 11 febbraio 1971 n.50
sulla navigazione da diporto
Leggi:
14.8.1971 n. 823 - 14.8.1974, n. 378
6.3.1976 n. 51 - 26.4.1986, n.193
5.5.1989, n.171 - 8.8.1994 n.498
23.12.1996 n.647 (Artt. 6,10,11,15 e 17)
30.11.1998 n. 413 (Artt. 12 e 14)
Decreti legislativi:
14.8.1996 n. 436 come modificato dal
decreto legislativo 11.6.1997 n. 205
DPR:
D.P.R. n.431 del 9 ottobre 1997 recante il
regolamento sulle patenti nautiche

  SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE:
DOTAZIONI DI SICUREZZA PER UNITA' DA DIPORTO

La normativa in materia di sicurezza per la navigazione da diporto, già disciplinata dal regolamento di cui al D.M. 232 del 21.01.1994 che resta valido per le navi da diporto, è stata dal recente Regolamento di sicurezza approvato con D.M. n° 478 dei 5 ottobre 1999 (G.U. n° 295 del 17.12.1999), che evidenzia, nei principi ispiratori, la responsabilità del conduttore di dotare l'unità degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di sicurezza e necessarie in relazione alle condizioni meteo-marine ed alla sicurezza da porti sicuri, per la navigazione che intende intraprendere.
Detto regolamento si applica alla navigazione intrapresa nelle acque marittime ed interne delle seguenti unità da diporto:
a) unità con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 ed i 24 metri, munite di marcatura CE, di cui D. Leg. 436/96;
b) imbarcazioni e natanti da diporto, conformi alle prescrizioni della L. 50/1971.
Per quanto riguarda i natanti da diporto (3), sia che rientrino nelle unità di cui alla lettera a) che quelle di cui alla lettera b), le disposizioni del Regolamento di sicurezza in esame si applicano limitatamente a quanto previsto per dotazioni di sicurezza e mezzi di salvataggio, numero di persone trasportabili e motore ausiliario.
Il rilascio del certificato di sicurezza è previsto per le sole unità rientranti nella categoria delle imbarcazioni da diporto iscritte nel relativo registro.
Le dotazioni di sicurezza ed i mezzi di salvataggio minimi da tenere a bordo sono individuati in relazione al tipo di navigazione effettivamente svolta.
Al riguardo, sono distinti sette limiti di distanza dalla costa o dalla riva (300 metri, l, 3, 6, 12, 50 miglia e senza alcun limite) e la navigazione nelle acque fluviali (cfr. allegato "A").
I mezzi di salvataggio individuali e collettivi devono essere sufficienti per il numero di persone presenti a bordo, compreso l' equipaggio.
Il certificato di sicurezza ha la validità:

di otto anni per le unità appartenenti alle categorie di progettazione A) e B) (2) e per le unità abilitate ai sensi della L.50/71 alla navigazione senza limiti dalla costa;
di dieci anni per le unità classificate C) e D) (2) o abilitate ai sensi della L. 50/71 alla navigazione entro sei miglia dalla costa.
In entrambi i casi il certificato va rinnovato dopo cinque anni, o nel caso l'unità abbia subito gravi avarie o modifiche o innovazioni alle caratteristiche tecniche non essenziali.
Qualora le modifiche subite riguardino caratteristiche essenziali, il certificato perde di validità.
I conduttori delle tavole a vela, acquascooter e simili, devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa.
I battelli di servizio (c.d. tender) rientranti nella categoria dei natanti, non hanno l'obbligo di essere muniti delle dotazioni di sicurezza e mezzi di salvataggio, fatti salvi i mezzi di salvataggio individuali, qualora navighino entro un miglio dalla costa o dall'unità al cui servizio sono posti.
Le unità da diporto ammesse a partecipare a manifestazioni sportive indette da federazioni o organizzazioni sportive riconosciute, sono esentate dall'osservanza delle norme del Regolamento in esame durante le gare, prove e relativi trasferimenti, purchè rispettino le norme dei sodalizi.
Il numero delle persone trasportabili sui natanti è quello risultante dalla certificazione di omologazione o da quella di idoneità rilasciata da un Organismo Tecnico (4).
Per i natanti prototipi non muniti di certificazione di idoneità, il numero è determinato in relazione alla lunghezza fuori tutto come di seguito indicato:
- lunghezza f.t. fino a m. 3,50: 3 persone;
- lunghezza f.t. fino a m. 4.50: 4 persone;
- lunghezza f.t. fino a m. 6,00: 5 persone;
- lunghezza f.t. fino a m. 7.50: 6 persone;
- lunghezza f.t. superiore a m. 7,50: 7 persone.
Qualora l'unità trasporti attrezzature sportive subacquee, il numero di persone trasportabili è ridotto di una unità ogni 75 Kg di materiale imbarcato.