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SICUREZZA
DELLA NAVIGAZIONE:
DOTAZIONI DI SICUREZZA PER UNITA' DA DIPORTO
La normativa
in materia di sicurezza per la navigazione da diporto, già
disciplinata dal regolamento di cui al D.M. 232 del 21.01.1994 che
resta valido per le navi da diporto, è stata dal recente
Regolamento di sicurezza approvato con D.M. n° 478 dei 5 ottobre
1999 (G.U. n° 295 del 17.12.1999), che evidenzia, nei principi
ispiratori, la responsabilità del conduttore di dotare l'unità
degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di sicurezza e necessarie
in relazione alle condizioni meteo-marine ed alla sicurezza da porti
sicuri, per la navigazione che intende intraprendere.
Detto regolamento si applica alla navigazione intrapresa nelle acque
marittime ed interne delle seguenti unità da diporto:
a) unità con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 ed i 24
metri, munite di marcatura CE, di cui D. Leg. 436/96;
b) imbarcazioni e natanti da diporto, conformi alle prescrizioni
della L. 50/1971.
Per quanto riguarda i natanti da diporto (3), sia che rientrino
nelle unità di cui alla lettera a) che quelle di cui alla
lettera b), le disposizioni del Regolamento di sicurezza in esame
si applicano limitatamente a quanto previsto per dotazioni di sicurezza
e mezzi di salvataggio, numero di persone trasportabili e motore
ausiliario.
Il rilascio del certificato di sicurezza è previsto per le
sole unità rientranti nella categoria delle imbarcazioni
da diporto iscritte nel relativo registro.
Le dotazioni di sicurezza ed i mezzi di salvataggio minimi da tenere
a bordo sono individuati in relazione al tipo di navigazione effettivamente
svolta.
Al riguardo, sono distinti sette limiti di distanza dalla costa
o dalla riva (300 metri, l, 3, 6, 12, 50 miglia e senza alcun limite)
e la navigazione nelle acque fluviali (cfr. allegato "A").
I mezzi di salvataggio individuali e collettivi devono essere sufficienti
per il numero di persone presenti a bordo, compreso l' equipaggio.
Il certificato di sicurezza ha la validità:
di otto anni
per le unità appartenenti alle categorie di progettazione
A) e B) (2) e per le unità abilitate ai sensi della L.50/71
alla navigazione senza limiti dalla costa;
di dieci anni per le unità classificate C) e D) (2) o abilitate
ai sensi della L. 50/71 alla navigazione entro sei miglia dalla
costa.
In entrambi i casi il certificato va rinnovato dopo cinque anni,
o nel caso l'unità abbia subito gravi avarie o modifiche
o innovazioni alle caratteristiche tecniche non essenziali.
Qualora le modifiche subite riguardino caratteristiche essenziali,
il certificato perde di validità.
I conduttori delle tavole a vela, acquascooter e simili, devono
indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente
dalla distanza dalla costa.
I battelli di servizio (c.d. tender) rientranti nella categoria
dei natanti, non hanno l'obbligo di essere muniti delle dotazioni
di sicurezza e mezzi di salvataggio, fatti salvi i mezzi di salvataggio
individuali, qualora navighino entro un miglio dalla costa o dall'unità
al cui servizio sono posti.
Le unità da diporto ammesse a partecipare a manifestazioni
sportive indette da federazioni o organizzazioni sportive riconosciute,
sono esentate dall'osservanza delle norme del Regolamento in esame
durante le gare, prove e relativi trasferimenti, purchè rispettino
le norme dei sodalizi.
Il numero delle persone trasportabili sui natanti è quello
risultante dalla certificazione di omologazione o da quella di idoneità
rilasciata da un Organismo Tecnico (4).
Per i natanti prototipi non muniti di certificazione di idoneità,
il numero è determinato in relazione alla lunghezza fuori
tutto come di seguito indicato:
- lunghezza f.t. fino a m. 3,50: 3 persone;
- lunghezza f.t. fino a m. 4.50: 4 persone;
- lunghezza f.t. fino a m. 6,00: 5 persone;
- lunghezza f.t. fino a m. 7.50: 6 persone;
- lunghezza f.t. superiore a m. 7,50: 7 persone.
Qualora l'unità trasporti attrezzature sportive subacquee,
il numero di persone trasportabili è ridotto di una unità
ogni 75 Kg di materiale imbarcato.
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