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REGIME
FISCALE AGGIORNATO ALLA FINANZIARIA 2000:
Non è più dovuta la tassa di concessione governativa
annuale e quella di rilascio o rinnovo della patente nautica.
Le unità da diporto non sono soggette al pagamento del canone
radio-TV esistente a bordo, salvo che le stesse siano locate o noleggiate.
L'esenzione della tassa di stazionamento di cui beneficiavano le unità
da diporto a vela o a remi è estesa ai natanti (3).
Sono soggetti alla tassa annuale di stazionamento le navi e le imbarcazioni
(a motore, a vela con motore ausiliario o motovelieri) da diporto,
secondo le modalità di cui all'allegato D.
Per le strutture di ormeggio di cui all'art. 2, c.l, lett. c) del
D.P.R. 509/1997, installate successivamente al 1° gennaio 2000,
non è dovuto il canone annuo di concessione.
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