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Commissario
del Governo
Delegato al Traffico Acqueo
nella Laguna di Venezia |
ORDINANZA
N.°09/2002
Prot. 38/2002 |
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il testo completo |
IL
COMMISSARIO DELEGATO
Sindaco di Venezia
VISTA l'ordinanza
27.12.2001 n. 3170 del Ministro dell'Interno, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 1 del 02.01.2002, con la quale gli è stata conferita
la delega ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, per far fronte all'emergenza determinatasi nella città
di Venezia e nella sua laguna compresi i canali marittimi, a causa
del moto ondoso provocato dall'intenso traffico acqueo, con attribuzione
"di tutte le competenze connesse al traffico acqueo e relative
alla disciplina ed alla sicurezza della navigazione";
RICHIAMATO l'art.2 comma 1 della predetta ordinanza, nella parte
in cui dispone che "Il Commissario delegato, sentito il comitato
consultivo di cui al comma 3 del precedente articolo, al fine del
superamento dell'emergenza provvede ad individuare specifiche misure
di disciplina del traffico pubblico e privato.";
RITENUTO quindi opportuno dettare apposite disposizioni in materia
allo scopo di superare la situazione di emergenza;
ORDINA
Art. 1 -
Ai fini della sicurezza la navigazione nei canali lagunari deve
effettuarsi di norma ad almeno tre metri di distanza, dalle briccole
e dai gruppi di segnalamento, compatibilmente con la larghezza del
canale.
Art. 2 -
E' vietato a tutti i mezzi nautici di ogni specie di ormeggiarsi
o sostare presso briccole, pali e gruppi di segnalamento salvo specifica
autorizzazione.
Art. 3 -
E' vietata la navigazione in zone a basso fondale, o comunque al
di fuori dei canali navigabili individuati dalla presenza di segnalamenti,
sia universali, sia localmente riconosciuti, ovvero delimitati da
sponde naturali (argini o barene) comunque compresi nell'elenco
di cui ai successivi articoli, a tutte le unità in navigazione
con propulsione meccanica, salvo specifica autorizzazione.
Art. 4 -
E' fatto obbligo a tutti i naviganti che incrociano piccoli natanti,
imbarcazioni a remi, imbarcazioni a pieno carico, trasporti sanitari,
trasporti funebri e più in generale natanti o imbarcazioni
che espongono convenzionali dispositivi di emergenza sia luminosi
sia acustici in funzione o che comunque presentano evidenti difficoltà
di manovra, nonché in prossimità di cantieri di lavoro
opportunamente segnalati, di ridurre la velocità dell'imbarcazione
condotta al minimo compatibile con le esigenze della manovra ai
fini del contenimento del moto ondoso e ad adeguare la condotta
della navigazione al fine di evitare situazioni di pericolo.
Art. 5 -
In prossimità di isole, difese di sponda e barene, la velocità
dovrà essere ridotta in modo tale da evitare possibili danni
ed erosioni a causa del moto ondoso adottando il limite generico
di 7 km/h ove non vengano espressamente stabiliti nei successivi
articoli limiti diversi.
Art. 6 -
Nei canali della laguna di Venezia sono vietate: la pratica dello
sci nautico; del windsurf; il rimorchio di attrezzature per il volo
(aquiloni, paracaduti ascensionali e dispositivi similari); la navigazione
con le moto d'acqua.
La pratica del windsurf potrà tuttavia essere esercitata
nell'ambito dei bassifondi lagunari contigui ai canali elencati
nei successivi articoli, sollevando comunque l'Autorità competente
da ogni responsabilità civile e/o penale derivante da eventuali
incidenti che si dovessero verificare nel corso di tale attività.
Art. 7 -
La velocità massima consentita per tutte le unità
in navigazione è di 5 Km/h nei sottoelencati canali :
- Canaletta
interna dell'isola delle Vignole;
- Canaletta cieca di Sacca Serenella;
- Canali Santa Caterina e Taglio Nuovo di Mazzorbo;
- Canale Rio Maggiore di Torcello e San Giovanni Evangelista;
- Canale dell'Arco, dal Canale dei Bari all'incrocio con il Canale
Pordelio e Casson;
- Canale di S. Antonio, dal Canale di Burano alla confluenza con
il canale di Torcello;
- Canale di Torcello, dal canale di S. Antonio all'uscita nella
Palude della Rosa;
- Canale della Dolce e della Dossa fino alla confluenza con il Silone;
- Canale di San Pieretto, dalla confluenza con il Canale di S. Antonio
all'uscita nella Palude della Rosa;
- Canale Nuovo, Dese e Santa Maria, Canale di Terzo, Ramo delle
Cape, Ramo Passerin, Canale Berna, fino alla confluenza in Palude
dei Laghi;
- Canale di Mazzorbo, dalla confluenza con il Taglio Nuovo all'Isola
di Buel di Lovo;
- Canale Lovigno e Canale Taia Grande, Ramo Casone e Taglio Perini,
fino alle confluenze nei rispettivi laghi aperti di Ca' Zane, Palude
della Rosa e Palude di Cona;
- Canale Gaggian e San Lorenzo, compreso il perimetrale dell'isola
di S. Cristina;
- Canale Basegia Vecchio fino alle opere di interclusione di Valle
Cavallino, Basegia Nuovo fino al Bacino di adduzione delle valli
Dragojesolo, Fosse e Capanno;
- Canale Bossolaro, Colpo e della Civola, fino alla confluenza nel
lago aperto della Palude Maggiore;
- Canale Caorlina, fino alla confluenza in Palude Maggiore;
- Canale Cenesa, Siletto, fino al Cason Montiron;
- Canale Lanzoni, in aderenza all'argine ovest di valle Dogà;
- Canale Capo e Trelera, fino alla confluenza nel lago aperto della
Valle di Ca' Zane;
- Canalette interne del Lido di Venezia;
- Canale di Campalto, dalla testata (Passo Campalto) alla confluenza
in laguna aperta;
- Canale Scaricatore alle Rotte, da Punta San Giuliano al bacino
aderente al canale Osellino ovest;
- Canale di Tresso e Ramo Sud, dal canale Passaora a est del Lazzaretto
Nuovo, fino alle confluenze nei laghi aperti della Palude di San
Giacomo;
- Canaletta di S.Mattia che delimita i lati sud ed est della Sacca
omonima a Murano;
- Canale Tronco Osellino Est, dall'Aeroporto "Marco Polo"
al cippo di Conterminazione sul Dese;
- Canale Osellino Ovest, dal canale di accesso all'Aeroporto Marco
Polo fino ai limiti della conterminazione lagunare;
- Canalette di Cavaizza, di Lova, del Cornio, di Lugo, dall'argine
Fiume Nuovissimo (S.S. 309 Romea) alla laguna aperta;
- Bacino di Vigo a Chioggia, da Rada Porto al Canale Lombardo Interno;
- Canale S. Domenico Esterno, dal Bacino di Vigo al Ponte che collega
Chioggia a Sottomarina;
- Canale S. Domenico Interno di Chioggia;
- Canal Vena di Chioggia;
-Tutti i canali interni della laguna di Venezia ad esclusione dei
canali elencati nei successivi articoli 8, 9 e10;
Art. 8 -
La velocità massima consentita per tutte le unità
in navigazione è di 7 Km/h nei sottoelencati canali:
- Canale
di Sottomarina o Lusenzo Interno, a Sud del Ponte Translagunare
fino al sostegno di Brondolo;
- Canali S. Domenico esterno e Canale lato Nord Isola dell'Unione,
dalla punta Cantieri a Sottomarina;
- Canale Lombardo esterno, dalla confluenza con la Canaletta della
Stazione Ferroviaria di Chioggia al nuovo sostegno di Brondolo;
- Canaletta dei Cantieri, dal Ponte Translagunare di Chioggia -
Sottomarina al Ponte Lungo in margine alla Sacca San Francesco;
- Canale Otregan o Novissimo, dall'argine di Conterminazione lagunare
(Delta-Brenta) alla confluenza con il Canale Poco Pesce;
- Canali Taglio Barbieri, Bondante (dalla foce dell'Idrovia Padova-Venezia),
Bondante di Sotto e Cunetta;
- Canale di San Giuliano e Canal Salso, dalla estremità sud
della antica isola di San Giuliano alla testata di Piazza Barche
(Mestre);
- Canale di Tessera, limitatamente alle zone in prossimità
delle isole di Tessera, Serenella e Sacca S. Mattia, nonché
dalle piste aeroportuali alla darsena interna;
- Canale Colombuola, dall'imbocco del Rio di Cannaregio al sottopasso
del Ponte Ferroviario;
- Canale perimetrale delle Vignole;
- Canalette interne della Certosa e di S. Andrea;
- Canale Bissa dal canale dei Marani fino al canale di S. Erasmo;
- Canaletta Litoranea di Santa Maria Elisabetta e delle Quattro
Fontane, dallo sbocco in Canale S. Nicolò (Cimitero) fino
allo sbocco nel Canale di Malamocco - delle Scoasse;
- Canali San Servolo, San Lazzaro e Lazzaretto Vecchio;
- Canale Ondello e Santa Maria, dalla confluenza con il Canale dei
Marani fino al Canale di Tessera;
- Ramo di Sorze e Canale Carbonera, dall'Isola di San Giacomo in
Palude all'Isola di Carbonera;
- Canale Bisatto e Scomenzera San Giacomo, limitatamente ai tratti
fronteggianti le isole di San Giacomo in Palude e Madonna del Monte;
- Canale Carbonera, dal canale Bisatto al canale di S. Erasmo (Lazzaretto
Nuovo);
- Canali perimetrali di Burano e di Mazzorbo:
- Canale Retro Mazzorbo, dal Ponte Lungo alla confluenza con il
Canale Scomenzera Mazzorbo;
- Canale di S. Francesco;
- Canale Crevan;
- Canali di Silone e Siloncello, dalla confluenza Dese - Borgognoni
(Torcello), rispettivamente alla conca di Portegrandi e al limite
di conterminazione lagunare;
- Canale San Felice, dalla Ricevitoria di Treporti fino alla biforcazione
del canale Trelera e canale la Caorlina;
- Canale Pordelio e Casson, dallo sbocco in Canale di Treporti alla
conca del Cavallino;
- Canale di Portosecco, dallo sbocco in Canale di Treporti alla
confluenza con il Canale Pordelio;
- Canale di Saccagnana, dalla ex Ricevitoria di Treporti alla confluenza
con il Canale Pordelio;
- Canale Rigà e Canale dei Bari, dalla confluenza con il
Canale San Felice alla confluenza con il Canale dell'Arco;
- Canale Scirocco e canalette che costeggiano gli argini esterni
delle valli della laguna sud;
- Canale Acque Negre, Grande, Dei Gatti, Della Padoana e dei Settemorti,
tra Valle Millecampi e Palude Fondello e Fondi dei Settemorti;
- Canale Buello, della Bastia e La Taietta;
- Canale Piovego, Raina, Del Cornio Novisso, Tezze Fonde, Torson,
Tagliata Nuova, Poloschiavo, Taglio Vecchio, Taglio Nuovo, Cunetta,
Avesa, Traghettini, Volpego;
- Canale La Grazia, Fasiol, Reziol;
- Canale Tortolo, limitatamente al tratto in prossimità dell'isola
di Campalto;
- Canale Serenella, parte interna che delimita i lati sud ed est
della Sacca omonima;
- Canal Grande di Venezia e Canal Grande di Murano;
- Canale dei Lavraneri e Canale di Saccafisola (Isola della Giudecca);
- Canale retroGiudecca costeggiante l'Isola della Giudecca dall'Isola
dell'inceneritore (Saccafisola) al Canale di San Giorgio;
- Canale di San Giorgio;
Art. 9 -
La velocità massima consentita per tutte le unità
in navigazione è di 11 Km/h nei sottoelencati canali:
- "Marittima"
(comprendente: il Canale della Scomenzera fino alla confluenza con
il Canal Grande; il Bacino della Marittima compreso tra il molo
di Ponente e la sponda di Levante dell'isola Nuova del Tronchetto,
il Canale Columbuola nel tratto compreso tra il Bacino del Tronchetto
e la confluenza con il Canal Grande, definito dal ponte ferroviario
di collegamento tra le stazioni di Venezia Santa Lucia e Venezia
Marittima);
- Canali Delle Sacche, La Nave e Marani, nel tratto compreso tra
Sacca San Girolamo e il Faro di Murano;
- Canale di San Cristoforo e Canale Serenella;
- Canale Fondamente Nuove, dalla confluenza con il Canale dei Marani
(Arsenale) alla confluenza con il Canale La Nave (Sant'Alvise);
- Canale Tortolo Campalto;
- Canali di Sant'Erasmo, Passaora, delle Motte, dal Forte Massimiliano
alla località La Punta (ex Forte Ridotta Vecchia) a Nord
dell'Isola;
- Canale di Burano, Borgognoni;
- Canale Contorta S. Angelo e Nuovo Fusina;
- Canale delle Tresse;
- Canali industriali di Porto Marghera;
- Canale Mellison, Fisolo, Malamocco, Poveglia, S. Spirito, Orfano
e Orfanello;
- Canale di S. Pietro in Volta, lungo il tratto fronteggiante l'abitato
di S. Pietro in Volta;
- Pellestrina, lungo il tratto fronteggiante l'abitato di Pellestrina;
- Canale delle Trezze, Delle Fosse, Pocopesce, Della Perognola,
Di Lio, Allacciante e Valgrande;
- Bocca di Porto di Chioggia e Rada Porto, dalla congiungente tra
Forte S. Felice e il punto terminale ovest della diga nord fino
al trivio Fosse, Pocopesce e Perognola;
- Canale Lombardo Esterno, dalla Rada Porto (loc. Saline), alla
confluenza del Canale Lombardo interno;
- Canale della "Madonnetta", dal canale di Sottomarina
in prossimità dell'Isola del Buoncastello, al Bacino di Vigo;
Art. 10 -
La velocità massima consentita per tutti i mezzi nautici
e di 20 Km/h nei sotto elencati canali:
- Bocca di porto di Lido;
- Canale di Treporti, dalla Bocca di Porto di Lido allo sbocco del
canale Pordelio;
- Canale di S. Nicolò, Canale di San'Elena, dalla Bocca di
Porto di Lido alla congiungente Rio dell'Arsenale -Torre orientale
dell'Isola di S. Giorgio Maggiore;
- Canale dei Marani, dal canale di S. Nicolò al faro di Murano;
- Canale di Tessera, dalle piste aeroportuali al canale delle Fondamenta
Nuove, esclusi i tratti fronteggianti isole, sacche o barene soggetti,
in cui, in applicazione del precedente art. 8, vige il limite massimo
di 7 km/h;
- Canale di S. Secondo, dall'estremità sud dell'antica isola
di S. Giuliano al canale delle Sacche escluso il tratto fronteggiante
l'isola di S. Secondo, soggetto al limite di 7 km/h;
- Canali Bisatto e Scomenzera S. Giacomo, dal canale Ondello al
Taglio Nuovo di Mazzorbo, esclusi i tratti fronteggianti le isole
di S.Giacomo in Palude e Madonna del Monte soggetti, in cui, in
applicazione del precedente art. 8, vige il limite massimo di 7
km/h;
- Canale Vittorio Emanuele III, dalla congiungente Mulino Stucky
- Rio di S. Sebastiano fino alla congiunzione con il canale litoraneo
Malamocco-Marghera;
- Canale litoraneo Malamocco - Marghera, dal canale Industriale
nord alla Bocca di Porto di Malamocco, compreso il bacino denominato
Porto di S. Leonardo;
- Bocca di Porto di Malamocco, compresa la rada-porto omonima e
il canale Rocchetta, fino all'imbocco del canale Campana;
- Canale di S. Pietro, dalla rada porto di Malamocco al centro abitato
di S. Pietro in Volta;
- Canale di Portosecco, dalla limite sud dell'abitato di S. Pietro
in Volta al limite nord dell'abitato di Pellestrina;
- Canale di Ca' Roman, dal cimitero di Pellestrina alla rada-porto
di Chioggia;
- Bocca di Porto di Chioggia, dalla congiungente tra i fari posti
sulle testate delle dighe nord e sud fino alla congiungente tra
Forte S. Felice e il punto terminale ovest della diga nord;
Art. 11 -
E' fatto obbligo, comunque, di osservare i limiti di velocità
specificatamente indicati nella segnaletica appositamente installata
sul territorio.
Art. 12 -
Data la particolare conformazione delle carene dei mezzi in servizio
pubblico di linea e dei blocchi motore posti nelle imbarcazioni
impegnate nel trasporto di rifiuti, nonché la possibilità
di controllo satellitare GPS delle unità impiegate nei suddetti
servizi, il Commissario delegato, con apposita ordinanza, si riserva
la facoltà di accordare deroghe ai limiti massimi di velocità
sopra descritti su alcuni tratti di canale della laguna, fermo restando
l'obbligo, in caso di bassa marea, del rigoroso rispetto dei limiti
previsti nei precedenti articoli.
Art. 13-
Sono istituite delle "aree blu" nell'ambito della laguna
morta Nord e Sud evidenziate con specifico colore nell'allegata
cartografia.
Con successivo provvedimento saranno definiti i criteri e le modalità
di circolazione nell'ambito delle predette aree come previsto dall'art.
4, comma 1 dell'Ordinanza del Ministro dell'Interno n.3170 del 27.12.2001,
secondo cui "... il Commissario delegato predispone, sentito
il comitato consultivo, piani di utilizzo compatibili per i diversi
canali, rivi e bacini e, in genere, per ogni area lagunare, determinando
il numero complessivo massimo delle imbarcazioni a qualunque titolo
circolanti in ciascuna area, sulla base di criteri definiti tenendo
conto delle caratteristiche tecniche delle imbarcazioni medesime
e delle peculiarità dell'area.".
Art. 14 -
In tutta la laguna di Venezia, dal tramonto all'alba, è fatto
obbligo a tutte le unità di qualsiasi tipo e dimensione -
comprese quelle a remi e a vela, che si trovano in navigazione con
o senza effetto propulsivo, ovvero alla fonda o ormeggiate provvisoriamente
a strutture proprie o comunque idonee a tale utilizzo, in ambiti
lagunari prospicienti i canali navigabili, non destinate ad ormeggio
permanente, fermo restando le indicazioni stabilite dal "Regolamento
per Prevenire gli Abbordi in Mare" di esporre idonea fanaleria
luminosa in funzione, composta dai convenzionali fanali di prua,
laterali e poppa, installati a bordo in modo tale da garantire la
visibilità dell'unità da tutte le direzioni.
Le unità che presentano caratteristiche costruttive ovvero
vincoli di tipo tradizionale tali da non consentire una conveniente
e funzionale sistemazione dei segnali luminosi di cui al precedente
comma, comunque comprese in una delle seguenti tipologie: battello
di servizio a remi pneumatico e non (tender), canotto a remi, jole,
canoa, pattino, pedalò, kajak, tutte le imbarcazioni tipiche
per la voga alla veneta, dinghy, gozzi e lance a remi, tutte le
imbarcazioni minori per la "vela al terzo" fino alla tipologia
del batelo a pisso compreso ancorché procedenti con la propulsione
meccanica del motore ausiliario, possono esporre, a parziale modifica
di quanto stabilito dal precedente comma ed in sostituzione della
fanaleria regolamentare, un unico fanale a luce bianca visibile
per tutto l'arco dell'orizzonte (360°).
Art. 15 -
In caso di nebbia intensa in cui la visibilità risulti molto
ridotta e comunque tale da non rendere possibile il rilevamento
visivo di altre unità, i natanti e le imbarcazioni in navigazione
a propulsione meccanica nell'ambito dei canali lagunari principali
dovranno procedere alla minima velocità di governo a prescindere
dai limiti stabiliti dalla presente ordinanza per il canale interessato,
recando, ben visibili ed in funzione, i segnali luminosi previsti
per la navigazione notturna di cui al precedente art. 14, nonché
idoneo proiettore fendinebbia e riflettore radar, e dovranno inoltre
emettere ad intervalli regolari (non superiori a 30 secondi) appropriati
segnali acustici (un fischio lungo).
E' vietata in tempo di nebbia e negli altri casi di scarsa visibilità,
la navigazione lungo i canali lagunari principali e secondari alle
unità a remi, a vela e a quelle a propulsione meccanica sprovviste
dei dispositivi di cui al precedente comma.
E' istituito, in caso di nebbia con visibilità minore o uguale
a metri 50, un senso unico di circolazione che comprende i canali
delle Fondamente Nuove, Degli Angeli, La Nave e San Cristoforo con
l'obbligo di percorrenza in senso orario a tutte le unità
in navigazione escluse quelle in servizio pubblico di linea.
Art. 16 -
I mezzi degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, della Polizia
Lagunare, del Pronto Soccorso Sanitario e del Pronto Intervento,
circolanti per motivi di servizio con i dispositivi di segnalazione
acustica supplementari o altro dispositivo di segnalazione di emergenza
equivalente, non sono vincolati al rispetto dei limiti di velocità
ed alle altre norme oggetto della presente ordinanza.
Art. 17 -
Pontili riservati ai servizi di trasporto pubblico di linea.
E' vietato, alle imbarcazioni e ai natanti non adibite al servizio
pubblico di linea di ormeggiare e/o attraccare ai pontili riservati
a detto servizio; alle stesse imbarcazioni e natanti è altresì
fatto obbligo di mantenere dai pontili medesimi, una distanza tale
da non ostacolare le operazioni di manovra dei mezzi del servizio
pubblico di linea.
Sono escluse dalle precedenti disposizioni, le imbarcazioni e i
natanti dei servizi tecnici ausiliari al trasporto pubblico di linea
e quelle impiegate nei servizi di emergenza, pronto intervento,
pronto soccorso, quando circolano per motivi di servizio e con carattere
d'urgenza, nonché le imbarcazioni e i natanti specificatamente
autorizzati al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare
gravità.
Per queste ultime, rimane comunque l'obbligo di accordare la precedenza
ai mezzi del servizio pubblico di linea.
Art. 18 -
Manovre con appoggio.
E' vietato condurre e/o manovrare l'imbarcazione mediante appoggio
della stessa a fabbricati, ponti, colonnine, ringhiere e manufatti
posti sulla fondamenta.
Art. 19 -
Bottazzi per imbarcazioni con scafo in metallo.
A decorrere dal 1° ottobre 2002 è vietata la circolazione,
nei rii e nei canali interni al centro storico di Venezia e alle
isole lagunari, alle imbarcazioni con scafo in metallo, ove le stesse
non siano dotate di puntali fissi in materiale elastico o cordame
e di bottazzi fissi in materiale elastico lungo tutto lo scafo;
detti bottazzi devono essere applicati in numero, dimensioni e ad
altezze tali da impedire, in qualsiasi condizione di marea e di
carico, danneggiamenti a rive, fondamente, ponti, fabbricati, colonnine,
ringhiere e manufatti posti sulle fondamente.
Tali bottazzi dovranno essere sempre in perfetta efficienza ed integrità.
Rimangono escluse le imbarcazioni adibite al servizio di trasporto
pubblico di linea ed i mezzi ausiliari di detto servizio in quanto
dispongono di pontili e ormeggi riservati.
Art. 20 -
Bracci retrattili in ausilio alle gru.
E' vietato l'appoggio su rive, fondamente, pontili e suoli pubblici,
di bracci retrattili, funzionali all'uso delle gru in dotazione
alle imbarcazioni.
Le gru potranno operare solo se a norma con le prescrizioni vigenti
in materia di sicurezza; in particolare, durante l'utilizzo, dovrà
essere impiegato un segnalatore luminoso lampeggiante ed impiegata
una persona a terra con l'obbligo di salvaguardare l'incolumità
pubblica.
Il Commissario delegato potrà, su presentazione di istanza
motivata, rilasciare autorizzazioni con carattere di eccezionalità
e temporaneità, in deroga alle disposizioni di cui al precedente
comma, prescrivendo contestualmente modalità e condizioni
operative adeguate al caso, al cui rispetto gli operatori rimangono
obbligati;
Art. 21 -
La cartografia allegata, che indica i limiti massimi di velocità
lungo i singoli canali e delimita le aree blu, costituisce parte
integrante della presente ordinanza.
Art. 22 -
La presente ordinanza sostituisce le vigenti disposizioni incompatibili.
Gli organi
preposti al controllo e all'accertamento delle violazioni in materia
di navigazione sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.
Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni previste dalle vigenti
disposizioni.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro il termine di 60
giorni.
Venezia,
lì 21.02.2002
IL COMMISSARIO DELEGATO
Sindaco di Venezia
F.to Paolo Costa
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