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Comune di Venezia
Moto ondoso
Ordinanza N.°09/2002
Prot. 38/2002



TESTO COORDINATO DELLA LEGGE SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO


legge 11 febbraio 1971 n.50
sulla navigazione da diporto
Leggi:
14.8.1971 n. 823 - 14.8.1974, n. 378
6.3.1976 n. 51 - 26.4.1986, n.193
5.5.1989, n.171 - 8.8.1994 n.498
23.12.1996 n.647 (Artt. 6,10,11,15 e 17)
30.11.1998 n. 413 (Artt. 12 e 14)
Decreti legislativi:
14.8.1996 n. 436 come modificato dal
decreto legislativo 11.6.1997 n. 205
DPR:
D.P.R. n.431 del 9 ottobre 1997 recante il
regolamento sulle patenti nautiche

  DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE TENUTI A BORDO:

I Natanti devono avere a bordo i seguenti documenti.
a) Certificato d'uso del motore (su tale documento è indicata la potenza del motore in C V e la cilindrata;
b) assicurazione (obbligatoria per le unità munite di motore di potenza superiore a 3 CV fiscali). Il contrassegno del certificato deve essere esposto in modo ben visibile (le norme stabiliscono sulla ruota del timone);
c) certificato di omologazione-(9)-(solo per i natanti abilitati alla navigazione entro 12 miglia);
d) i documenti di cui sopra, nei porti nazionali possono essere tenuti a bordo in copia fotostatica autenticata;
e) se trattasi di unità con motore superiore al limite di 30 Kw o 40,8 CV, il conduttore del natante deve avere con sè a bordo la patente nautica; negli altri casi è consigliabile avere a bordo un documento di riconoscimento.
NOTA: i natanti non hanno l'obbligo del certificato di stazza.

Le imbarcazioni devono avere a bordo i seguenti documenti.
a) licenza di navigazione;
b) certificato d'uso del motore (solo per le unità munite di motore fuoribordo);
c) polizza di assicurazione (come indicato al precedente punto 1,b);
d) ricevuta comprovante il pagamento della tassa di stazionamento per l'anno in corso;
e) certificato di sicurezza in corso di validità (previsto dal regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto D.M.478/1999);
f) licenza di esercizio RTF, obbligatoria per tutte le unità da diporto abilitate alla navigazione entro le 12 miglia dalla costa o superiore, che devono avere a bordo almeno un apparato VHF. Nel documento sono indicati oltre agli elementi di individuazione dell'unità ed al nominativo internazionale, anche il tipo di apparato RTF esistente a bordo, che ha ottenuto il collaudo.
g) certificato limitato RTF (operatore)-non ha scadenza;
h) patente nautica.
NOTA: Tutti i documenti di cui sopra, nei porti o nelle acque nazionali, possono essere tenuti a bordo in copia fotostatica autenticata.